Non è censurabile, sollecitando un diverso apprezzamento dei fatti inammissibile in sede di legittimità, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale la quale, al cospetto della domanda di trasferimento dei minori, dando conto della decisione attraverso una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere della prole in considerazione del repentino mutamento intervenuto nella complessiva situazione familiare, ha considerato gli effetti di un ulteriore trasferimento sui minori i quali, già esposti a profondi cambiamenti riconducibili alla disgregazione del nucleo, hanno bisogno di stabilità, nonostante la straordinaria capacità di adattamento che i bambini di quell’età manifestano.
Lo puntualizza la Cassazione all’interno dell’ordinanza n. 23929/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 23 luglio.
Le emergenze istruttorie, precisano i giudici di piazza Cavour, sono stante ponderate secondo i principi di proporzionalità che devono orientare il giudizio di adeguatezza al caso concreto, in considerazione della distanza chilometrica tra le differenti sedi interessate e della complessità e della possibile criticità dei rapporti, in conseguenza della sovrapposizione dei nuovi rispetto a quelli già esistenti.
