Assegno divorzile, rimane esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di eventuali errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione di diverse circostanze di fatto

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da | Lug 17, 2026 | News | 0 commenti

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., l’errore di fatto revocatorio deve essere ad un tempo errore di percezione — consistendo in una falsa rappresentazione della realtà immediatamente rilevabile dagli atti, e non in un’errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali — ed essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea e la statuizione adottata deve sussistere un nesso causale tale per cui, senza l’errore, la pronuncia sarebbe stata diversa.

Lo afferma la Cassazione, nell’ordinanza n. 22863/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 7 luglio.

Posto che in materia di assegno divorzile, i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, non è possibile utilizzare l’errore di fatto per tornare a disquisire, in sede di revocazione, se il ricorrere anche solo di un fatto sopravvenuto rilevante legittimi un completo e totale riesame dei presupposti per la concessione/permanenza dell’assegno di divorzio o per applicare i nuovi principi di diritto inerenti alla funzione dell’assegno divorzile.

Giacché, da un lato, tale errore non ha assunto alcuna rilevanza nella formazione del convincimento della Corte di legittimità, avendo la decisione trovato il suo fondamento esclusivo in una distinta e autonoma ratio decidendi, dall’altro rimane esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di eventuali errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione di diverse circostanze di fatto.

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