Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento, non integra il delitto di cui all’art. 388 c.p. la condotta del genitore che ometta di esercitare il diritto-dovere di visita

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da | Lug 7, 2026 | News | 0 commenti

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, non integra il delitto di cui all’art. 388, comma 2, cod. pen. la condotta del genitore che ometta di esercitare, nei tempi e secondo le modalità stabilite dal giudice civile, il diritto-dovere di visita nei confronti del figlio minore.

È quanto recentemente statuito dalla Cassazione, nella sentenza n. 24236/2026.

Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato in data 1° luglio.

Ciò, spiega la Suprema Corte, poiché l’elusione penalmente rilevante postula la frustrazione dell’effettività di un comando giurisdizionale cogente e non può identificarsi nel mero mancato esercizio di una facoltà connessa alla responsabilità genitoriale; tale condotta, ove si traduca in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali e ponga in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo del minore, può eventualmente rilevare ai sensi dell’art. 570, comma 1, cod. pen.

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