Configura violenza economica non pagare l’assegno di mantenimento: la procedibilità è d’ufficio

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da | Lug 3, 2026 | News | 0 commenti

Configura una fattispecie di violenza economica non pagare l’assegno di mantenimento. È quanto emerge, in sintesi, da un’importante sentenza della Corte di Cassazione.

Il provvedimento della sesta sezione penale, n. 22597/2026, è stato depositato lo scorso 18 giugno.

L’intera disciplina, precisano i giudici di piazza Cavour, è stata oggetto di razionalizzazione al fine di racchiudere in un’unica fattispecie penale la condotta del coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

La procedibilità d’ufficio mira a offrire una tutela rafforzata alle vittime di delitti commessi all’interno di rapporti familiari o affettivi, anche cessati.

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