Le dichiarazioni del minore vanno analizzate in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori per determinare il concreto interesse

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da | Giu 29, 2026 | News | 0 commenti

Il diritto di un minore di esprimere la propria opinione non deve essere interpretato nel senso che conferisce effettivamente un diritto di veto incondizionato ai minori senza che siano presi in considerazione altri fattori e senza che sia condotto un esame per determinare il loro interesse superiore.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, rammentando alcuni rilievi formulati dalla Corte Edu in un precedente arresto giurisprudenziale, nelle pagine dell’ordinanza n. 20033/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 15 giugno.

Le dichiarazioni rese dal minore vanno vagliate in maniera complessiva e non atomistica, unitamente a tutti gli altri fattori per determinare il concreto interesse del minore.

L’affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un’eccezione alla regola dettata dall’art. 337-ter e.e., che riconosce il diritto e il valore assiologico della “bigenitorialità”, richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all’interesse del minore dell’affidamento all’altro genitore, fondato sull’oggettivo riscontro probatorio, svolto all’esito di un’indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.

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