L’apporto economico alla creazione della carriera e del patrimonio dell’altro coniuge può essere desunto anche dall’assunzione di garanzie fideiussorie da parte di chi si dedica pienamente alla cura della casa e dei figli: è quanto emerso, in sintesi, dalla recente ordinanza n. 20479/2026 della Corte di Cassazione (depositata lo scorso 18 giugno dalla prima sezione civile).
I giudici di piazza Cavour hanno rigettato il ricorso contro la quantificazione dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge in chiave perequativo-compensativa per l’accertato contributo prestato dalla moglie alla realizzazione del patrimonio personale e professionale del marito: per l’apporto determinante all’avviamento e alla realizzazione dell’attività libero professionale del ricorrente. E, in assenza della prova da parte del ricorrente di un sensibile depauperamento delle proprie condizioni economiche a causa della nascita di una figlia nella nuova relazione more uxorio, è stata legittimamente respinta la domanda di riduzione dell’assegno.
Secondo il Collegio di legittimità, nel contesto di una nuova relazione la nascita di un figlio non è automaticamente sinonimo di impoverimento dell’obbligato, che ben potrebbe ricevere un apporto economicamente apprezzabile dal compagno o dalla compagna attuali.
Concretamente, nella vicenda in esame la sperequazione reddituale tra i due al momento del divorzio e l’apporto di una al patrimonio dell’altro si desumeva anche dall’assunzione di obbligazioni di garanzia da parte della donna, come prova della propria dedizione alla realizzazione professionale ed economica del marito.
