In tema di assegnazione della casa familiare, qualora il giudice decida, nel migliore interesse dei figli, di assegnare, oltre alla casa familiare, anche un altro immobile autonomo e non contiguo di cui abbia accertato il carattere pertinenziale, il potere di imporre limiti al diritto dominicale deve essere esercitato sempre nell’ambito di quanto previsto dall’art. 337-sexies c.c..
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, all’interno di una recente ordinanza.
Il provvedimento n. 18556/2026 è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 8 giugno.
Ciò, spiega il Collegio di legittimità, in quanto si tratta di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro, di talché l’assegnazione del bene pertinenziale deve avvenire tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. E’ pertanto estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di altra natura dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c.
