Divorzio, ai fini della quota di TFR spettante all’ex coniuge ex devono essere ricompresi anche gli accantonamenti destinati alla previdenza complementare?

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da | Mag 29, 2026 | News | 0 commenti

Con una recente ordinanza, la Cassazione è intervenuta su una questione di notevole rilievo pratico nel contenzioso familiare: stabilire se, ai fini della quota di TFR spettante all’ex coniuge ex art. 12-bis l. div., debbano essere ricompresi anche gli accantonamenti destinati alla previdenza complementare.

Il provvedimento della prima sezione civile, n. 14454/2026, è stato depositato lo scorso 14 maggio.

In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12-bis L. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.

La tutela ex art. 12-bis l. div., spiegano i giudici di piazza Cavour, non copre automaticamente ogni somma collegata al rapporto di lavoro, bensì soltanto il TFR che conservi la propria funzione di retribuzione differita e sia ancora riconducibile alla sfera patrimoniale del lavoratore al momento rilevante per la norma.

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