In tema di revisione dell’assegno divorzile, il coniuge obbligato che chieda la riduzione o la soppressione dell’assegno in ragione della sopravvenuta costituzione di una nuova famiglia, della nascita di un figlio e dell’assunzione di nuovi obblighi di mantenimento, ha l’onere di allegare e provare non solo il fatto sopravvenuto, ma anche la sua concreta incidenza peggiorativa sulla propria complessiva condizione reddituale-patrimoniale rispetto a quella esistente al tempo della pronuncia di divorzio.
La sottolineatura porta la firma della Cassazione ed è presente all’interno della recente ordinanza n. 13683/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 11 maggio.
Le statuizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio, afferma il Collegio di piazza Cavour, sono assistite da giudicato rebus sic stantibus e i fatti sopravvenuti non ne determinano automaticamente la modifica, essendo necessario il vaglio del giudice della revisione ai sensi dell’art. 9 l. n. 898/1970. Ne consegue che non possono essere nuovamente dedotte, in difetto di circostanze nuove, questioni già esaminate nel giudizio di divorzio, quali la mancata attività lavorativa dell’ex coniuge beneficiario; la sopravvenuta indipendenza o autosufficienza economica di quest’ultimo deve essere verificata alla luce di redditi, cespiti patrimoniali, effettive capacità e possibilità lavorative e stabile disponibilità di un’abitazione, senza attribuire rilievo al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
