In tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 cod. pen. richiede la dimostrazione di una condotta abituale, connotata da reiterazione sistematica di atti vessatori idonei a determinare un perdurante stato di sofferenza e sopraffazione della vittima; non è sufficiente, a tal fine, l’emersione di episodi isolati di violenza, minaccia o offesa, ancorché gravi, se inseriti in un contesto di conflittualità familiare privo del requisito dell’abitualità.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, nell’ambito della recente sentenza n. 13558/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è stato depositato lo scorso 14 aprile.
Ne consegue, precisa la Suprema Corte, che in difetto di tale elemento costitutivo correttamente va esclusa la configurabilità del reato, restando irrilevante, ai fini dell’assoluzione, sia la capacità reattiva della persona offesa sia la presenza di eventuali concause dello stato di disagio della vittima.