Il cittadino extra UE entrato in Italia in esenzione dal visto deve ritenersi regolarmente soggiornante nel territorio nazionale per il termine di 90 giorni, e, in quanto tale, persona abilitata a richiedere il permesso di soggiorno per coesione familiare ex art. 30 lett. c) del d.lgs. 286/1998.
Lo stabilisce la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno della sentenza n. 8306/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 3 aprile.
Ciò, precisano i giudici di piazza Cavour, purché l’istanza venga presentata entro il termine di regolarità del suo soggiorno, dal momento che la possibilità di presentare l’istanza entro il termine di un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno, prevista dallo stesso art. 30, è riservata solamente ai titolari di pregresso permesso di soggiorno da convertire.
