In materia di buoni postali fruttiferi cointestati con clausola di “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun intestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal titolo mediante la sola presentazione del buono, trovando applicazione la disciplina delle obbligazioni solidali attive di cui agli artt. 1292 e ss. c.c..
Lo ha stabilito la Cassazione, nell’ordinanza n. 3171/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 12 febbraio.
È, pertanto, esclusa l’applicabilità, anche in via analogica, dell’art. 187 del D.P.R. n. 256 del 1989, dettato per i libretti di risparmio postali, non essendo richiesta la quietanza di tutti gli eredi del cointestatario defunto, né la previa presentazione della dichiarazione di successione, atteso che i buoni postali fruttiferi sono rimborsabili “a vista” e, ai fini dell’imposta di successione, sono equiparati ai titoli del debito pubblico.
