Obbligazioni alimentari e assegno divorzile, la giurisdizione spetta al giudice dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale

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da | Mar 24, 2026 | News | 0 commenti

In materia di obbligazioni alimentari e di assegno divorzile, ai sensi dell’art. 3, lett. b), del Regolamento (CE) n. 4/2009, la giurisdizione spetta al giudice dello Stato membro in cui il creditore ha la residenza abituale, anche quando lo scioglimento del matrimonio sia stato pronunciato da un’autorità giudiziaria di altro Stato membro che non abbia statuito sull’assegno.

La sottolineatura porta la firma della Cassazione e i rilievi sopra citati sono espressi nelle pagine dell’ordinanza n. 6356/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 18 marzo.

La domanda di assegno divorzile ex art. 5 della l. n. 898 del 1970, chiarisce la Suprema Corte, ha natura autonoma rispetto a quella di scioglimento del vincolo coniugale e può essere proposta anche successivamente alla pronuncia di divorzio, non essendo preclusa dal giudicato sullo status, il quale copre esclusivamente il dedotto e il deducibile in relazione alla domanda effettivamente proposta.

È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca genericamente la confusione tra obbligazione alimentare e assegno divorzile senza riprodurre o indicare specificamente gli atti su cui la censura si fonda, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; ed è parimenti inammissibile la doglianza che, sotto l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., miri a sollecitare una rivalutazione del merito.

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