In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il reato di cui all’art. 570-bis cod. pen. si configura anche in presenza di un inadempimento limitato nel tempo o parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, trattandosi di fattispecie che punisce il mero inadempimento.
È quanto affermato dalla Cassazione all’interno della sentenza n. 10256/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 17 marzo.
L’impossibilità economica dell’obbligato, precisano i giudici di piazza Cavour, idonea a escludere il dolo, deve essere assoluta, oggettiva e incolpevole e non può essere desunta da circostanze sopravvenute o riferibili a periodi successivi rispetto a quelli in cui l’inadempimento risulta accertato.
È, pertanto, viziata da motivazione apparente e contraddittoria la sentenza che assolva l’imputato facendo riferimento a condizioni ostative insussistenti nel periodo oggetto di contestazione.
