In tema di amministrazione di sostegno, il difetto dell’autorizzazione del giudice tutelare all’esercizio di un’azione giudiziaria qualificabile come atto di straordinaria amministrazione è sanabile con efficacia retroattiva anche in grado di appello, mediante la produzione dell’autorizzazione successivamente rilasciata, ove la parte dimostri che la mancata tempestiva produzione sia dipesa da causa non imputabile e sussistano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., la cui istanza può risultare anche implicitamente dalla produzione del documento appena disponibile.
Lo specifica la Suprema Corte, all’interno dell’ordinanza n. 5032/2026.
Il provvedimento, depositato dalla seconda sezione civile, è risalente allo scorso 6 marzo.
Nella vicenda in questione, la tardiva produzione dell’autorizzazione è stata considerata giustificata da una causa non imputabile alla parte, individuata nell’inerzia del giudice tutelare, che aveva rilasciato l’autorizzazione solo in pendenza del giudizio di appello, nonostante le tempestive istanze e i solleciti dell’amministratrice di sostegno.
