Decadenza dalla responsabilità genitoriale, occorre una motivazione effettiva e non apparente

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da | Feb 5, 2026 | News | 0 commenti

In tema di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c., il provvedimento ablativo costituisce una misura di extrema ratio, adottabile solo quando la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio attuale e concreto per il minore e solo ove ogni altro intervento di sostegno risulti inidoneo a tutelare l’interesse prevalente del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.

Il principio è stato ribadito recentemente dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 1671/2025. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 25 gennaio.

La pronuncia di decadenza, argomentano i giudici di piazza Cavour, deve essere sorretta da una motivazione effettiva e non apparente, fondata su fatti specifici e attuali, con rigoroso accertamento delle condotte pregiudizievoli e della loro incidenza sul benessere psico-fisico del minore, non potendo basarsi su presunzioni, motivazioni stereotipate o su una mera adesione a precedenti provvedimenti senza un autonomo esame critico delle risultanze processuali. L’onere della prova circa la sussistenza dei presupposti per la decadenza grava sull’autorità giudiziaria e non può essere invertito a carico del genitore.

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