L’art. 6 del D.Lgs. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza di accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l’assegno vada attributo a quello affidatario, è espressione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l’ente pagatore, senza precludere al giudice che pronunci sulle istanze di affidamento dei figli minori, decidendo, come nella specie, di stabilire un affidamento condiviso, di ripartire l’assegno in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, salvo diverso accordo.
È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, nei rilievi presenti all’interno dell’ordinanza n. 16632/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è datato 27 maggio 2026.
Tale assegno, specifica il Collegio di legittimità, è definito unico in quanto finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità.
